5 Ottobre 2015 – Deontologia e diritto all’informazione: novità normative e giornali nell’era dei new media – Relatori: Valentino Losito, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Pugliesi, e Giuseppe Martellotta, cronista della politica regionale de La Gazzetta e Presidente Assostampa Puglia.

 

deontologia 1 Il Rotary Club Bari Sud ha ospitato alla riunione di lunedì 5 ottobre 2015 due illustri personalità locali del mondo dell’informazione: Valentino Losito, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Pugliesi, e Giuseppe Martellotta, Presidente Assostampa Puglia.
L’argomento trattato è stato: “Deontologia e diritto all’informazione: novità normative e giornali nell’era dei new media”.
L’interesse è nato dall’importante e rapido cambiamento che hanno subito i mezzi di comunicazione e quelli di stampa a seguito dell’introduzione delle nuove tecnologie.
Internet è un fenomeno di massa da meno di un decennio, eppure si è “insinuato” in ogni piega della vita collettiva, modificandola profondamente anche nelle sue dinamiche.
Il grande successo dell’utilizzo dei social network ha cambiato le modalità di accesso alle informazioni, rendendo necessario pensare a nuove “regole” per gestire questa nuova realtà: anche per questo in Parlamento è in discussione il ddl sulle intercettazioni e sulle libertà dei giornalisti di rendere pubbliche le informazioni relative a casi giudiziari.
I Relatori hanno trattato la materia in modo sapiente e tecnico, spiegando le regole e le norme che governano la professione giornalistica deontologia 2
Le norme che regolano il comportamento del giornalista sono in gran parte contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), nel codice di deontologia dei giornalisti del 1998 e, con riferimento alla cronaca su minori, nella Carta di Treviso.
Sono vere e proprie norme di legge e attengono al rapporto tra il giornalista e ciascun membro della collettività.
La loro violazione può portare alla responsabilità civile e/o penale del giornalista.
Accanto a queste norme ve ne sono altre, che però sono prive di una “forza di legge”: riguardano l’etica della professione e attengono al rapporto tra il giornalista e la categoria di appartenenza.
La loro mancata osservanza non comporta di per sé una responsabilità civile o penale del giornalista, ma solo una responsabilità di tipo disciplinare, che viene accertata da appositi organi (Consigli Regionali e Consiglio Nazionale) e prevede la comminazione di sanzioni disciplinari.
deontologia 3 Le norme disciplinari sono in massima parte contenute nella Carta dei Doveri, siglata l’8 luglio 1993 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana. Molte di queste sono poi diventate “norme di legge” con l’emanazione del codice di deontologia del 1998, perché in esso trasfuse: si pensi al divieto di discriminazione, alla tutela della riservatezza, al divieto di identificare le vittime di reati sessuali, alla tutela dei minori e dei soggetti deboli.
Il dovere più pregnante del giornalista e caposaldo del diritto di cronaca è il dovere di verità, considerato sia dalla L. n. 69/1963 che dalla stessa Carta dei Doveri quale “obbligo inderogabile”. deontologia 4
In più punti la Carta dei Doveri pone l’accento su quelli che, al pari del dovere di verità, vanno considerati valori etici assolutamente inderogabili: l’autonomia e la credibilità del giornalista.
Il giornalista deve avere una relazione esclusiva, diretta e immediata con la collettività.
E’ un dovere strumentale allo stesso dovere di verità, poiché l’asservimento della funzione giornalistica all’interesse “particolare”, per definizione diverso da quello generale, costringe il giornalista a modulare l’informazione.
La serata di grande pregio per le relazioni e per gli Ospiti ha rappresentato un momento di grande riflessione da parte della Platea ad un argomento di estrema attualità.